Art. 436

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni: a) la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento; b) un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno dello stesso, indicando se: i) sono consolidate integralmente, ii) sono consolidate proporzionalmente, iii) sono dedotte dai fondi propri, iv) non sono né consolidate né dedotte; c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni; d) l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni; e) se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli .
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Art. 436 Regolamento (UE) 2013/575 — Ambito di applicazione | Portale Normativo