Art. 438

Requisiti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Requisiti di capitale Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui all' del presente regolamento e all' della direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni: a) la descrizione sintetica del metodo adottato dall'ente nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche; b) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente, inclusa la composizione dei requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE; c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'; d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'8 % di tali importi per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'. Per la classe delle esposizioni al dettaglio, tale requisito si applica a ciascuna delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all', paragrafi da 1 a 4. Per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale tale requisito si applica a: i) ciascuno dei metodi di cui all'; ii) esposizioni negoziate in mercati, esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati e altre esposizioni; iii) esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri; iv) esposizioni soggette a clausole grandfathering per quanto riguarda i requisiti in materia di fondi propri; e) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente all', paragrafo 3, lettere b) e c); f) i requisiti in materia di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo III, capi 2, 3 e 4 e indicati separatamente. Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all', paragrafo 5, o all', paragrafo 2, indicano le esposizioni assegnate a ciascuna categoria della tabella 1 dell', paragrafo 5, o a ciascun fattore di ponderazione del rischio menzionato all', paragrafo 2.
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Art. 438 Regolamento (UE) 2013/575 — Requisiti di capitale | Portale Normativo