Art. 73

Distribuzioni su strumenti di fondi propri

In vigore dal 26 giu 2013
Distribuzioni su strumenti di fondi propri 1.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, a meno che l'ente non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti. 2.   Le autorità competenti accordano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti a titolo dello strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni; b) la capacità dello strumento di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni; c) la qualità dello strumento di capitale non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni. 3.   Gli strumenti di capitale per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni sullo strumento sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2. 4.   Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2. 5.   Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un'entità di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre; b) l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a). 6.   Gli enti comunicano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale. 7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 73 Regolamento (UE) 2013/575 — Distribuzioni su strumenti di fondi propri | Portale Normativo