Art. 112
Classi di esposizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Classi di esposizioni
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a)
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
b)
esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
c)
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
d)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
e)
esposizioni verso organizzazioni internazionali;
f)
esposizioni verso enti;
g)
esposizioni verso imprese;
h)
esposizioni al dettaglio;
i)
esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili;
j)
esposizioni in stato di default;
k)
esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato;
l)
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
m)
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
n)
esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
o)
esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
p)
esposizioni in strumenti di capitale;
q)
altre posizioni.
Storico versioni
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