Art. 112

Classi di esposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Classi di esposizioni Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni: a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali; b) esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali; c) esposizioni verso organismi del settore pubblico; d) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo; e) esposizioni verso organizzazioni internazionali; f) esposizioni verso enti; g) esposizioni verso imprese; h) esposizioni al dettaglio; i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili; j) esposizioni in stato di default; k) esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato; l) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite; m) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione; n) esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine; o) esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC); p) esposizioni in strumenti di capitale; q) altre posizioni.
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Art. 112 Regolamento (UE) 2013/575 — Classi di esposizioni | Portale Normativo