Art. 110
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell', lettera c).
2. Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell', dell', lettera d), e dell', paragrafo 1, lettera d).
Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.
3. Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli , determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:
a)
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
b)
ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
c)
le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
a)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all';
b)
valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
c)
trattamento degli importi delle perdite attese di cui all';
d)
valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli ;
e)
determinazione di default ai sensi dell';
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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