Art. 159

Trattamento degli importi delle perdite attese

In vigore dal 26 giu 2013
Trattamento degli importi delle perdite attese Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese calcolati conformemente all', paragrafi 5, 6 e 10 dalle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche, dalle rettifiche di valore supplementari conformemente agli e da altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni. Gli sconti sulle esposizioni in bilancio acquistate già in defaultconformemente all', paragrafo 1, sono trattati nello stesso modo delle rettifiche di valore. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relativo alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi in questo calcolo.
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Art. 159 Regolamento (UE) 2013/575 — Trattamento degli importi delle perdite attese | Portale Normativo