Art. 160
Probabilità di default (PD)
In vigore dal 26 giu 2013
Probabilità di default (PD)
1. La PD di un'esposizione verso un'impresa o un ente non può essere inferiore allo 0,03 %.
2. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
a)
per i diritti di primo rango su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
b)
per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
c)
un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell' e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
3. La PD dei debitori in default è pari al 100 %.
4. Gli enti possono tenere conto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all', paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la società dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
b)
la società, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese secondo il metodo IRB, non dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta ed è valutata internamente con una PD equivalente a quella associata alle valutazioni del merito di credito di ECAI che, secondo l'ABE, vanno associate alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
5. Gli della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all' e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l', paragrafo 3.
6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alla EL stimata dall'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente alle disposizioni del capo 4. Per il rischio di diluizione, oltre ai fornitori di protezione di cui all', paragrafo 1, lettera g), il venditore dei crediti commerciali acquistati è ammissibile se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4.
7. In deroga all', paragrafo 1, lettera g), le società che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 sono ammissibili.
Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell' ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l', paragrafo 3.
Storico versioni
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