Art. 34

Rettifiche di valore supplementari

In vigore dal 26 giu 2013
Rettifiche di valore supplementari Gli enti applicano i requisiti di cui all' a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e detraggono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2013/575 — Rettifiche di valore supplementari | Portale Normativo