Art. 35

Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo

In vigore dal 26 giu 2013
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo Ad eccezione del caso degli elementi di cui all', gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2013/575 — Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo | Portale Normativo