Art. 37

Detrazione dei beni immateriali

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione dei beni immateriali Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente ai beni immateriali da detrarre come segue: a) l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile; b) l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2013/575 — Detrazione dei beni immateriali | Portale Normativo