Art. 37 · Detrazione dei beni immateriali

Art. 37

Detrazione dei beni immateriali

In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione dei beni immateriali Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente ai beni immateriali da detrarre come segue: a) l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile; b) l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.
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