Art. 37
Detrazione dei beni immateriali
In vigore dal 26 giu 2013
Detrazione dei beni immateriali
Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente ai beni immateriali da detrarre come segue:
a)
l'importo da detrarre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se i beni immateriali fossero compromessi o fossero eliminati contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
b)
l'importo da detrarre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente.
Storico versioni
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