Art. 33

Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie

In vigore dal 26 giu 2013
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie 1.   Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri: a) le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti; b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti all'evoluzione del merito di credito dell'ente; c) tutti i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a passività derivative. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE; b) le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente; c) vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente; d) è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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