Art. 32

Attività cartolarizzate

In vigore dal 26 giu 2013
Attività cartolarizzate 1.   Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo capitale, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi: a) gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in un provento da cessione per l'ente; b) nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a). L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro 1 febbraio 2015 Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2013/575 — Attività cartolarizzate | Portale Normativo