Art. 35
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
In vigore dal 26 giu 2013
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
Ad eccezione del caso degli elementi di cui all', gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
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