Art. 157

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

In vigore dal 26 giu 2013
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati 1.   Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4. 3.   Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5. 4.   Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno. 5.   Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.
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Art. 157 Regolamento (UE) 2013/575 — Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati | Portale Normativo