Art. 155

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale

In vigore dal 26 giu 2013
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale 1.   Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle detratte conformemente alla parte due o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, conformemente all', conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Un ente può applicare metodi diversi a differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta del metodo PD /LGD o del metodo dei modelli interni avviene in modo coerente, anche nel tempo e rispetto al metodo usato per la gestione interna del rischio della pertinente esposizione in strumenti di capitale, e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare. Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti. 2.   In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula: , dove: fattore di ponderazione del rischio RW= 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati fattore di ponderazione del rischio RW= 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati fattore di ponderazione del rischio RW= 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale. Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all', paragrafo 5. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4. 3.   Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all', paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all', ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5. A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni. 4.   Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi: a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all', paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all', paragrafo 2. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.
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Art. 155 Regolamento (UE) 2013/575 — Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale | Portale Normativo