Art. 166
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio
In vigore dal 26 giu 2013
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché esposizioni al dettaglio
1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.
Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.
Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
2. Quando gli enti utilizzano accordi tipo di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.
3. Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.
4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all' riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all', l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.
5. Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.
6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti in materia di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.
7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all', al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all', paragrafo 2.
8. Il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito è calcolato moltiplicando il margine disponibile ma non utilizzato del credito accordato per un fattore di conversione. Gli enti utilizzano i seguenti fattori di conversione conformemente all', paragrafo 8 per le esposizioni verso le imprese, gli enti, le amministrazioni centrali e le banche centrali:
a)
alle linee di credito revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deteriorarsi del merito di credito del debitore, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del suo merito di credito. Le linee di credito non utilizzate possono essere considerate revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata;
b)
per le lettere di credito a breve termine per operazioni mercantili è attribuito un fattore di conversione del 20 % sia all'ente ordinante che all'ente accettante;
c)
per i margini non utilizzati acquistati delle esposizioni rotative da crediti commerciali acquistati revocabili incondizionatamente, o provviste di clausola di revoca automatica in qualsiasi momento a discrezione dell'ente e senza preavviso, si applica un fattore di conversione dello 0 %. Per applicare un fattore di conversione dello 0 %, gli enti effettuano una sorveglianza attiva della situazione finanziaria del debitore e i loro sistemi di controllo interno permettono loro di rilevare immediatamente un deterioramento del merito di credito di quest'ultimo;
d)
alle altre linee di credito, alle agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) si applica un fattore di conversione del 75 %;
e)
gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione di cui alla sezione 6 possono utilizzare tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d), previa autorizzazione delle autorità competenti.
9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:
a)
100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
b)
50 % nel caso di elemento a rischio medio;
c)
20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
d)
0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.
Storico versioni
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