Art. 108

Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB

In vigore dal 26 giu 2013
Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB 1.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne né della perdita in caso di default (LGD) né dei fattori di conversione ai sensi dell', l'ente può adottare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell', paragrafo 3, lettere a) e f) o, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all', paragrafo 1, lettera d), e dell', lettera c). 2.   Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione ai sensi dell', l'ente può utilizzare strumenti di attenuazione del rischio di credito conformemente al capo 3.
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Art. 108 Regolamento (UE) 2013/575 — Uso della tecnica di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB | Portale Normativo