Art. 148

Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative

In vigore dal 26 giu 2013
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative 1.   Gli enti, le imprese madri e le loro filiazioni applicano il metodo IRB per tutte le esposizioni, a meno che non abbiano ottenuto l'autorizzazione delle autorità competenti ad utilizzare in permanenza il metodo standardizzato conformemente all'. Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'applicazione del metodo può essere realizzata in modo sequenziale per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all', all'interno della stessa unità operativa, per le varie unità operative di uno stesso gruppo ovvero per l'utilizzazione delle stime interne delle LGD o dei fattori di conversione ai fini del calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali. Per la classe delle esposizioni al dettaglio di cui all', paragrafo 5, l'applicazione può essere realizzata in modo sequenziale in funzione delle categorie di esposizioni alle quali corrispondono le diverse correlazioni di cui all'. 2.   Le autorità competenti stabiliscono il periodo di tempo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni. Questo periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare. 3.   Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda le classi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere incluse nel metodo IRB o nell'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione. 4.   Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1o gennaio 2013 o che le autorità competenti hanno imposto fino a tale data di calcolare i loro requisiti patrimoniali utilizzando il metodo standardizzato conservano la facoltà di calcolare tali requisiti utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza. 5.   Un ente che ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni utilizza il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all', paragrafo 2, lettera e), tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell' e per la classe di esposizioni relativa ad altre attività diverse dai crediti di cui all', paragrafo 2, lettera g). 6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al paragrafo 3. L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Art. 148 Regolamento (UE) 2013/575 — Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative | Portale Normativo