Art. 111

Valore dell'esposizione

In vigore dal 26 giu 2013
Valore dell'esposizione 1.   Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari conformemente agli e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali che seguono del loro valore nominale dopo la detrazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche: a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno; b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio; c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso; d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso. Gli elementi fuori bilancio di cui alla seconda frase del primo comma sono assegnati alle categorie di rischio indicate all'allegato I. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all', il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di vendita con patto di riacquisto, di un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o merci in prestito o di finanziamenti con margini, è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, come stabilito agli articoli da 223 a 225. 2.   Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione ai fini dei predetti metodi conformemente al capo 6. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o al capo 4. 3.   Qualora l'esposizione sia soggetta a protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione applicabile a detto elemento può essere modificato conformemente al capo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:575:oj#art-111

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 111 Regolamento (UE) 2013/575 — Valore dell'esposizione | Portale Normativo