Art. 223

Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

In vigore dal 26 giu 2013
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie 1.   Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi. Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227. Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità. 2.   Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente: dove: C = il valore della garanzia reale; HC = la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli ; Hfx = la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli . Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi tipo di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli . 3.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente: dove: E = il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita; HE = la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli . Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti calcolano EVA come segue: . 4.   Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue: a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all', paragrafo 1; b) gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo IRB calcolano il valore dell'esposizione degli elementi elencati nell', paragrafi da 8 a 10, utilizzando un fattore di conversione del 100 % anziché i fattori di conversione o le percentuali indicati in detti paragrafi. 5.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue: dove: EVA = il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3; CVAM = CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5; 6.   Gli enti possono calcolare le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza di cui all' o il metodo basato sulle stime interne di cui all'. Un ente può optare per il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o per il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne indipendentemente dalla scelta operata tra il metodo standardizzato e il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Tuttavia, gli enti che decidano di impiegare il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne lo applicano all'intera gamma di strumenti, esclusi i portafogli non rilevanti, per i quali possono utilizzare il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità. 7.   Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue: dove: ai = la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia; Hi = la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.
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Art. 223 Regolamento (UE) 2013/575 — Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie | Portale Normativo