Art. 154

Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio

In vigore dal 26 giu 2013
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio 1.   Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente: dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue: i) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è ; dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all', paragrafo 1, lettera h); ii) se 0 < PD < 1, ossia per tutti i possibili valori di PD diversi da quelli di cui al punto i), dove N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x); G (Z) = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard (ossia il valore di x è tale per cui N(x) = z); R = il coefficiente di correlazione, definito come 2.   L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una PMI di cui all', paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli , può essere calcolato conformemente all', paragrafo 3. 3.   Per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione (R) di 0,15. 4.   Per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate conformemente alle lettere da a) a e), il valore derivante dalla formula di correlazione di cui al paragrafo 1 è sostituito da un coefficiente di correlazione R di 0,04. Un'esposizione che soddisfa i seguenti criteri rientra nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate: a) la controparte dell'esposizione è una persona fisica; b) le esposizioni sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente. In questo contesto, sono definite rotative le esposizioni il cui saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro i limiti stabiliti dall'ente. I margini non utilizzati possono essere considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarli nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dalla normativa collegata; c) l'esposizione massima verso un singolo nel subportafoglio è pari o inferiore a 100 000 EUR; d) l'uso della correlazione di cui al presente paragrafo è limitato a portafogli che hanno presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD; e) il trattamento delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti il relativo subportafoglio. In deroga alla lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso, gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nella stima della LGD. Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita dei subportafogli di esposizioni rotative al dettaglio qualificate, nonché del portafoglio aggregato di esposizioni rotative qualificate al dettaglio e si scambiano informazioni, tra Stati membri, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni. 5.   Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all' e le condizioni seguenti: a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente; b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti intragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro; c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato. 6.   Per i crediti commerciali acquistati, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per rischio di diluizione o in entrambi i casi possono essere trattati come posizioni che coprono le prime perdite (first loss) ai fini dello schema di cartolarizzazione IRB. 7.   Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti in materia di fondi propri più elevati per tali esposizioni.
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