Art. 434
Mezzi di informazione
In vigore dal 26 giu 2013
Mezzi di informazione
1. Gli enti possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per la diffusione delle informazioni e gli strumenti di verifica più adeguati per conformarsi effettivamente agli obblighi di informativa stabiliti nella presente parte. Nella misura del possibile, tutte le comunicazioni sono effettuate negli stessi mezzi o nelle stesse sedi. Se un'informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all'informazione simile diffusa negli altri mezzi.
2. Le comunicazioni equivalenti effettuate dagli enti per ottemperare a requisiti contabili, nonché per soddisfare i requisiti per l'ammissione alla quotazione in mercati o requisiti di altro genere possono essere prese in considerazione ai fini del rispetto di quanto disposto nella presente parte. Qualora tali comunicazioni non siano incluse nei documenti di bilancio, gli enti indicano con chiarezza in detti documenti di bilancio dove trovarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:575:oj#art-434