Art. 436 · Ambito di applicazione

Art. 436

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 giu 2013
Ambito di applicazione Per quanto riguarda l'ambito di applicazione degli obblighi del presente regolamento, conformemente alla direttiva 2013/36/UE gli enti pubblicano le seguenti informazioni: a) la ragione sociale dell'ente al quale si applicano gli obblighi del presente regolamento; b) un profilo delle differenze nelle basi per il consolidamento a fini contabili e di vigilanza, con una breve descrizione delle entità all'interno dello stesso, indicando se: i) sono consolidate integralmente, ii) sono consolidate proporzionalmente, iii) sono dedotte dai fondi propri, iv) non sono né consolidate né dedotte; c) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o prevedibili che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni; d) l'importo aggregato per il quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni non incluse nel consolidamento e le ragioni sociali di tali filiazioni; e) se applicabile, il fatto di avvalersi delle disposizioni di cui agli .
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