Art. 415

Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni

In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni 1.   Gli enti segnalano alle autorità competenti in un'unica valuta, a prescindere dalla denominazione effettiva, gli elementi di cui ai titoli II e III e le loro componenti, inclusa la composizione delle proprie attività liquide conformemente all'. Fino a quando il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei non è pienamente specificato e attuato come norma minima conformemente all', gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo II e nell'allegato III. Gli enti segnalano gli elementi indicati nel titolo III. La frequenza di segnalazione non è inferiore al mese per gli elementi di cui al titolo II e all'allegato III e al trimestre per gli elementi di cui al titolo III. Gli schemi per la segnalazione comprendono tutte le informazioni necessarie e consentono all'ABE di valutare se le operazioni di prestito garantite o di swap con garanzie reali, in cui le attività liquide menzionate all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono state ottenute a fronte di garanzie reali che non possono rientrare tra quelle menzionate all'416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano state correttamente liquidate. 2.   Un ente segnala separatamente alle autorità competenti dello Stato membro di origine gli elementi di cui al paragrafo 1 nella valuta seguente quando detiene: a) passività aggregate in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 pari o superiori al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità; o b) una succursale significativa conformemente all' della direttiva 2013/36/UE in uno Stato membro ospitante che utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue: a) schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio. Gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2; b) ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente; L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro 1 febbraio 2015 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014. Fino alla completa introduzione dei requisiti vincolanti in materia di liquidità le autorità competenti possono continuare a raccogliere informazioni mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono, su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE le singole segnalazioni a norma del presente articolo. 5.   Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all' della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3: a) le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all' della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre; b) le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro; c) l'ABE; d) la BCE. 6.   Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente impresa filiazione di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre forniscono su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all' della direttiva 2013/36/UE alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi di segnalazione uniformi di cui al paragrafo 3.
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