Art. 40

Politica di gestione del rischio

In vigore dal 19 dic 2012
Politica di gestione del rischio 1.   Il GEFIA istituisce, attua e mantiene una politica di gestione del rischio adeguata e documentata che consenta di individuare tutti i pertinenti rischi ai quali i FIA gestiti sono esposti o potrebbero essere esposti. 2.   La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità e di controparte, nonché l’esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito. 3.   Il GEFIA include almeno i seguenti elementi nella politica di gestione del rischio: a) le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che gli consentono di rispettare l’; b) le tecniche, gli strumenti e le disposizioni che gli consentono di valutare e controllare il rischio di liquidità del FIA in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali, anche tramite prove di stress effettuate periodicamente conformemente all’; c) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione del rischio in seno al GEFIA; d) i limiti di rischio fissati conformemente all’ del presente regolamento e la spiegazione della loro corrispondenza con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE; e) i termini, il contenuto, la frequenza e i destinatari degli aggiornamenti periodici da parte della funzione permanente di gestione del rischio di cui all’. 4.   La politica di gestione del rischio include una descrizione delle garanzie di cui all’, riguardante in particolare a) la natura dei potenziali conflitti di interesse; b) le misure correttive poste in atto; c) le ragioni per cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure garantiscano l’indipendenza nell’esercizio della funzione di gestione del rischio; d) le modalità con le quali il GEFIA prevede di assicurare che le garanzie siano costantemente efficaci. 5.   La politica di gestione del rischio di cui al paragrafo 1 è adeguata alla natura, alla scala e alla complessità dell’attività del GEFIA e del FIA gestito.
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