Art. 48
Limiti per la gestione della liquidità e prove di stress
In vigore dal 19 dic 2012
Limiti per la gestione della liquidità e prove di stress
1. Laddove appropriato, considerate la natura, la scala e la complessità di ciascun FIA gestito, il GEFIA attua e mantiene limiti adeguati per la liquidità o l’illiquidità del FIA, che siano conformi alle sue obbligazioni sottostanti e alla sua politica di rimborso e agli obblighi stabiliti all’ in materia di limiti di rischio quantitativi e qualitativi.
Il GEFIA controlla il rispetto di tali limiti e, in caso di loro superamento effettivo o probabile, determina la linea di condotta richiesta (o necessaria). Nel determinare tale linea, il GEFIA tiene conto dell’adeguatezza delle politiche e procedure per la gestione della liquidità, dell’appropriatezza del profilo di liquidità delle attività del FIA e dell’effetto di livelli atipici di richieste di rimborso.
2. Il GEFIA effettua periodicamente prove di stress, in condizioni di liquidità normali e in condizioni eccezionali, che gli consentano di valutare il rischio di liquidità di ciascun FIA da esso gestito. Le prove di stress:
a)
sono svolte sulla base di informazioni affidabili e aggiornate in termini quantitativi o, laddove ciò non sia appropriato, in termini qualitativi;
b)
simulano una carenza di liquidità delle attività del FIA e richieste di rimborso atipiche, laddove appropriato;
c)
coprono il rischio di mercato e gli effetti che ne derivano, in particolare sui richiami di margine, i requisiti in materia di garanzie reali o le linee di credito;
d)
tengono conto delle sensibilità della valutazione in condizioni di stress;
e)
sono svolte con una frequenza adeguata alla natura del FIA, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità, del tipo di investitori e della politica di rimborso del FIA, e almeno una volta all’anno.
3. Il GEFIA agisce nel miglior interesse degli investitori con riferimento al risultato delle prove di stress.
Storico versioni
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