Art. 46

Sistemi e procedure per la gestione della liquidità

In vigore dal 19 dic 2012
Sistemi e procedure per la gestione della liquidità Il GEFIA è in grado di dimostrare alle autorità competenti del suo Stato membro di origine di essersi dotato di un sistema adeguato per la gestione della liquidità e di procedure efficaci, come previsto all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE, tenuto conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso di ciascun FIA.
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