Art. 44
Limiti di rischio
In vigore dal 19 dic 2012
Limiti di rischio
1. Il GEFIA stabilisce e attua limiti di rischio quantitativi o qualitativi o entrambi per ciascun FIA gestito, tenendo conto di tutti i rischi pertinenti. Se sono stabiliti solo limiti qualitativi, il GEFIA è in grado di giustificare questa impostazione all’autorità competente.
2. I limiti di rischio qualitativi e quantitativi per ciascun FIA riguardano almeno i seguenti rischi:
a)
il rischio di mercato;
b)
il rischio di credito;
c)
il rischio di liquidità;
d)
il rischio di controparte;
e)
il rischio operativo.
3. Quando stabilisce i limiti di rischio, il GEFIA tiene conto delle strategie e delle attività impiegate per ciascun FIA gestito e delle regole nazionali applicabili a ciascuno di tali FIA. Tali limiti di rischio sono in linea con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e approvati dall’organo di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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