Art. 44

Limiti di rischio

In vigore dal 19 dic 2012
Limiti di rischio 1.   Il GEFIA stabilisce e attua limiti di rischio quantitativi o qualitativi o entrambi per ciascun FIA gestito, tenendo conto di tutti i rischi pertinenti. Se sono stabiliti solo limiti qualitativi, il GEFIA è in grado di giustificare questa impostazione all’autorità competente. 2.   I limiti di rischio qualitativi e quantitativi per ciascun FIA riguardano almeno i seguenti rischi: a) il rischio di mercato; b) il rischio di credito; c) il rischio di liquidità; d) il rischio di controparte; e) il rischio operativo. 3.   Quando stabilisce i limiti di rischio, il GEFIA tiene conto delle strategie e delle attività impiegate per ciascun FIA gestito e delle regole nazionali applicabili a ciascuno di tali FIA. Tali limiti di rischio sono in linea con il profilo di rischio del FIA comunicato agli investitori conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2011/61/UE e approvati dall’organo di gestione.
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