Art. 23

Equità di trattamento degli investitori del FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Equità di trattamento degli investitori del FIA 1.   Il GEFIA assicura che le sue procedure decisionali e la sua struttura organizzativa di cui all’ garantiscano l’equità di trattamento degli investitori. 2.   Il trattamento preferenziale eventualmente accordato dal GEFIA ad uno o più investitori non può provocare un danno significativo generale ad altri investitori.
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