Art. 57
Requisiti generali
In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti generali
1. Il GEFIA:
a)
istituisce, attua e mantiene procedure decisionali ed una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b)
assicura che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
c)
istituisce, attua e mantiene idonei meccanismi di controllo interno concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli del GEFIA;
d)
istituisce, attua e mantiene un sistema efficace per quanto riguarda l’informativa interna e la comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti del GEFIA nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;
e)
conserva registrazioni adeguate e ordinate della sua attività commerciale e della sua organizzazione interna.
Il GEFIA tiene conto della natura, della scala e della complessità della sua attività commerciale, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro di detta attività commerciale.
2. Il GEFIA istituisce, attua e mantiene procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3. Il GEFIA istituisce, attua e mantiene una politica adeguata di continuità operativa, che gli consenta di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività in caso di interruzione dei suoi sistemi e delle sue procedure o, qualora ciò non sia possibile, che gli permetta di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività.
4. Il GEFIA istituisce, attua e mantiene politiche e procedure contabili e regole di valutazione che gli consentano di fornire tempestivamente, in caso di richiesta da parte dell’autorità competente, relazioni finanziarie che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Il GEFIA attua politiche e procedure appropriate per garantire che le politiche di rimborso del FIA siano comunicate agli investitori in modo sufficientemente dettagliato sia prima dell’investimento nel FIA che in caso di modifiche significative.
6. Il GEFIA controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da esso istituite conformemente ai paragrafi da 1 a 5 e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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