Art. 56
Interpretazione
In vigore dal 19 dic 2012
Interpretazione
In assenza di un’interpretazione specifica data dall’Aesfem o dal comitato congiunto delle Autorità di vigilanza europee, le disposizioni della presente sezione sono interpretate in modo coerente con le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/48/CE e con gli orientamenti sull’articolo 122 bis della direttiva sui requisiti patrimoniali del 31 dicembre 2010 (9) emanati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:231:oj#art-56