Art. 54

Misure correttive

In vigore dal 19 dic 2012
Misure correttive 1.   Il GEFIA adotta le misure correttive che sono nel miglior interesse degli investitori del FIA interessato quando scopre, dopo l’assunzione di un’esposizione inerente a cartolarizzazione, che la determinazione e comunicazione dell’interesse mantenuto non soddisfaceva i requisiti previsti dal presente regolamento. 2.   Il GEFIA adotta le misure correttive che sono nel miglior interesse degli investitori del FIA interessato quando l’interesse mantenuto scende al di sotto del 5 % in un determinato momento successivo all’assunzione dell’esposizione e ciò non è dovuto al meccanismo naturale di pagamento dell’operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo