Art. 53

Requisiti qualitativi riguardanti il GEFIA esposto a cartolarizzazioni

In vigore dal 19 dic 2012
Requisiti qualitativi riguardanti il GEFIA esposto a cartolarizzazioni 1.   Prima di esporsi al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA, e laddove appropriato in seguito, il GEFIA è in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che ne ha conoscenza ampia e approfondita e ha attuato politiche e procedure formali, adeguate al profilo di rischio degli investimenti del FIA interessato in posizioni inerenti a cartolarizzazione, per analizzare e registrare: a) le informazioni comunicate ai sensi dell’ dai cedenti o dai promotori per precisare l’interesse economico netto che essi mantengono, su base continuativa, nella cartolarizzazione; b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione inerente a cartolarizzazione; c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti alla posizione inerente a cartolarizzazione; d) la reputazione dei cedenti o dei promotori in occasione di cartolarizzazioni precedenti nelle classi di esposizioni pertinenti sottostanti alla posizione inerente a cartolarizzazione e le perdite subite in occasione di tali cartolarizzazioni; e) le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla dovuta diligenza da essi esercitata relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, alla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate; f) laddove applicabile, i metodi e concetti sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l’indipendenza del valutatore; g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto significativo sulle prestazioni della posizione inerente a cartolarizzazione quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all’operazione. 2.   Il GEFIA che ha assunto un’esposizione ad un importo rilevante del rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA esegue periodicamente prove di stress adeguate a tali posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE. La prova di stress è commisurata alla natura, alla scala e alla complessità del rischio relativo alle posizioni inerenti a cartolarizzazione. Il GEFIA stabilisce procedure formali di monitoraggio, conformi ai principi stabiliti all’ della direttiva 2011/61/UE e commisurate al profilo di rischio del FIA interessato, in relazione al rischio di credito delle posizioni inerenti a cartolarizzazione, per controllare in modo continuativo e tempestivo le informazioni sulle prestazioni delle esposizioni sottostanti a tali posizioni inerenti a cartolarizzazione. Tali informazioni includono il tipo di esposizione, la percentuale dei prestiti scaduti da più di 30, 60 e 90 giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo di garanzia reale e il tasso di occupazione, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure dell’affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica e la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività; tali informazioni includono altre informazioni oltre a quelle predette se sono pertinenti per il tipo specifico di cartolarizzazione. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, il GEFIA possiede le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell’emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e le prestazioni dei panieri sottostanti ai segmenti inerenti a cartolarizzazione. Il GEFIA applica gli stessi standard di analisi per le partecipazioni o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi. 3.   Ai fini di una gestione appropriata del rischio e della liquidità, il GEFIA che assume un’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA identifica, misura, monitora, gestisce, controlla e comunica i rischi che derivano da disallineamenti tra le attività e le passività del FIA interessato, il rischio di concentrazione o il rischio di investimento derivanti da tali strumenti. Il GEFIA assicura che il profilo di rischio di tali posizioni inerenti a cartolarizzazione corrisponda alla dimensione, alla struttura di portafoglio globale e alle strategie e agli obiettivi di investimento del FIA interessato definiti nel regolamento o nei documenti costitutivi, nel prospetto e nella documentazione promozionale del FIA. 4.   Il GEFIA assicura, in linea con gli obblighi di cui all’ della direttiva 2011/61/UE, che l’alta dirigenza benefici di un grado adeguato di informativa interna in modo che sia pienamente a conoscenza dell’eventuale assunzione di esposizioni significative inerenti a cartolarizzazione e che i rischi derivanti da tali esposizioni siano adeguatamente gestiti. 5.   Il GEFIA include informazioni appropriate sulle sue esposizioni al rischio di credito di cartolarizzazioni e sulle sue procedure di gestione del rischio in questo settore nelle relazioni e nelle informazioni da presentare conformemente agli della direttiva 2011/61/UE.
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