Art. 51

Obblighi in materia di interessi da mantenere

In vigore dal 19 dic 2012
Obblighi in materia di interessi da mantenere 1.   Il GEFIA assume l’esposizione al rischio di credito di una cartolarizzazione per conto di uno o più FIA da esso gestiti solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario gli ha esplicitamente comunicato che manterrà continuativamente un interesse economico netto rilevante, che in ogni caso non è inferiore al 5 %. Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni è considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %: a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti ad una percentuale non inferiore al 5 % dell’importo nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all’origine; d) il mantenimento del segmento first loss e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente ad una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; e) il mantenimento di un’esposizione first loss non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione. L’interesse economico netto si misura all’avvio dell’operazione ed è mantenuto su base continuativa. L’interesse economico netto, tra cui le posizioni, le esposizioni o gli interessi mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L’interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle esposizioni cartolarizzate costituite da crediti o crediti potenziali verso le entità elencate all’articolo 122 bis, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/48/CE o da esse garantiti integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, e non si applica alle operazioni elencate all’articolo 122 bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE.
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