Art. 18
Diligenza dovuta
In vigore dal 19 dic 2012
Diligenza dovuta
1. Il GEFIA applica un grado di diligenza elevato nella selezione e nel monitoraggio continuativo degli investimenti.
2. Il GEFIA assicura di possedere una conoscenza ed una comprensione adeguate delle attività in cui il FIA è investito.
3. Il GEFIA istituisce, attua e applica politiche e procedure scritte in materia di diligenza dovuta e mette in atto disposizioni efficaci per assicurare che le decisioni di investimento prese per conto dei FIA siano attuate conformemente agli obiettivi, alla strategia di investimento e, laddove applicabile, ai limiti di rischio dei FIA.
4. Le politiche e procedure in materia di diligenza dovuta di cui al paragrafo 3 sono riesaminate e aggiornate periodicamente.
Storico versioni
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