Art. 17
Dovere di agire nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA e di preservare l’integrità del mercato
In vigore dal 19 dic 2012
Dovere di agire nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA e di preservare l’integrità del mercato
1. Il GEFIA applica politiche e procedure per prevenire gli abusi, in particolare quelli che secondo ragionevoli previsioni potrebbero mettere in pericolo la stabilità e l’integrità del mercato.
2. Il GEFIA assicura che non vengano imputati costi indebiti ai FIA da esso gestiti o agli investitori di tali FIA.
Storico versioni
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