Art. 19

Diligenza dovuta in caso di investimento in attività di liquidità limitata

In vigore dal 19 dic 2012
Diligenza dovuta in caso di investimento in attività di liquidità limitata 1.   Quando il GEFIA investe in attività di liquidità limitata e tali investimenti sono preceduti da una fase di negoziazione, oltre a rispettare gli obblighi di cui all’ il GEFIA provvede a quanto segue in relazione a tale fase: a) elabora e aggiorna periodicamente un piano di attività coerente con la durata del FIA e le condizioni di mercato; b) ricerca e seleziona possibili operazioni coerenti con il piano di attività di cui alla lettera a); c) valuta le operazioni selezionate tenendo conto delle eventuali opportunità e dei rischi globali connessi, di tutti i fattori giuridici, fiscali, finanziari o di altro tipo che influiscono sul valore, delle risorse umane e materiali e delle strategie, comprese quelle di uscita; d) esegue le attività di diligenza dovuta relative alle operazioni prima di provvedere alla loro esecuzione; e) monitora il rendimento del FIA a fronte del piano di attività di cui alla lettera a). 2.   Il GEFIA conserva le registrazioni inerenti alle attività svolte a norma del paragrafo 1 per almeno cinque anni.
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