Art. 20
Diligenza dovuta nella selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali
In vigore dal 19 dic 2012
Diligenza dovuta nella selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali
1. In sede di selezione e designazione delle controparti e degli intermediari principali, il GEFIA dà prova della competenza, della prudenza e della diligenza dovute prima di concludere accordi e, in seguito, su base continuativa, tenendo conto dell’intera gamma e della qualità dei loro servizi.
2. In sede di selezione degli intermediari principali o delle controparti del GEFIA o del FIA in operazioni su strumenti derivati OTC, in operazioni di concessione in prestito di titoli o in operazioni di vendita con patto di riacquisto, il GEFIA assicura che tali intermediari o controparti soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
devono essere soggetti a vigilanza costante da parte di un’autorità pubblica;
b)
devono essere solidi sotto il profilo finanziario;
c)
devono avere la struttura organizzativa e le risorse necessarie per l’esecuzione dei servizi che devono prestare al GEFIA o al FIA.
3. Ai fini della valutazione della solidità finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), il GEFIA tiene conto del fatto che l’intermediario principale o la controparte siano o no soggetti a regolamentazione prudenziale, compresi adeguati requisiti patrimoniali, e ad una vigilanza efficace.
4. L’elenco degli intermediari principali selezionati è approvato dall’alta dirigenza del GEFIA. In casi eccezionali possono essere designati intermediari principali non inclusi nell’elenco, a condizione che rispettino i requisiti di cui al paragrafo 2 e previa approvazione dell’alta dirigenza. Il GEFIA è in grado di motivare le ragioni di tale scelta e di dimostrare di avere esercitato la diligenza dovuta nella selezione e nel monitoraggio degli intermediari principali non iscritti nell’elenco.
Storico versioni
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