Art. 21
Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta
In vigore dal 19 dic 2012
Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta
Per stabilire se il GEFIA svolge le proprie attività in modo onesto ed equo e con la dovuta competenza, le autorità competenti valutano quanto meno se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’organo di gestione del GEFIA deve disporre di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per poter capire le attività del GEFIA, in particolare i rischi principali inerenti a tali attività e agli attivi in cui il FIA è investito;
b)
i membri dell’organo di gestione devono dedicare il tempo necessario per svolgere adeguatamente le proprie funzioni nell’ambito del GEFIA;
c)
ogni membro dell’organo di gestione deve agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio;
d)
il GEFIA deve dedicare le risorse necessarie all’addestramento e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.
Storico versioni
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