Art. 21

Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta

In vigore dal 19 dic 2012
Agire in modo onesto ed equo e con la competenza dovuta Per stabilire se il GEFIA svolge le proprie attività in modo onesto ed equo e con la dovuta competenza, le autorità competenti valutano quanto meno se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’organo di gestione del GEFIA deve disporre di conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate per poter capire le attività del GEFIA, in particolare i rischi principali inerenti a tali attività e agli attivi in cui il FIA è investito; b) i membri dell’organo di gestione devono dedicare il tempo necessario per svolgere adeguatamente le proprie funzioni nell’ambito del GEFIA; c) ogni membro dell’organo di gestione deve agire con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; d) il GEFIA deve dedicare le risorse necessarie all’addestramento e alla formazione dei membri dell’organo di gestione.
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