Art. 15

Assicurazione della responsabilità civile professionale

In vigore dal 19 dic 2012
Assicurazione della responsabilità civile professionale 1.   Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite l’assicurazione della responsabilità civile professionale. 2.   Il GEFIA stipula e mantiene costantemente un’assicurazione della responsabilità civile professionale che: a) abbia una durata iniziale di almeno un anno; b) preveda un periodo di preavviso per la disdetta di almeno 90 giorni; c) copra i rischi di responsabilità professionale ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2; d) sia stipulata presso un’impresa UE o non UE autorizzata ad assicurare la responsabilità civile professionale a norma della normativa dell’Unione o nazionale; e) sia fornita da un terzo. L’eventuale franchigia concordata è coperta pienamente con fondi propri che si aggiungono a quelli previsti all’, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE. 3.   La copertura assicurativa per singola richiesta di risarcimento è pari ad almeno lo 0,7 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma. 4.   La copertura assicurativa per richieste di risarcimento in aggregato annuo è pari ad almeno lo 0,9 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma. 5.   Il GEFIA riesamina la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale e la sua conformità ai requisiti di cui al presente articolo almeno una volta all’anno e in caso di modifiche che influiscano sulla conformità della polizza ai requisiti del presente articolo.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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