Art. 15
Assicurazione della responsabilità civile professionale
In vigore dal 19 dic 2012
Assicurazione della responsabilità civile professionale
1. Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite l’assicurazione della responsabilità civile professionale.
2. Il GEFIA stipula e mantiene costantemente un’assicurazione della responsabilità civile professionale che:
a)
abbia una durata iniziale di almeno un anno;
b)
preveda un periodo di preavviso per la disdetta di almeno 90 giorni;
c)
copra i rischi di responsabilità professionale ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2;
d)
sia stipulata presso un’impresa UE o non UE autorizzata ad assicurare la responsabilità civile professionale a norma della normativa dell’Unione o nazionale;
e)
sia fornita da un terzo.
L’eventuale franchigia concordata è coperta pienamente con fondi propri che si aggiungono a quelli previsti all’, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE.
3. La copertura assicurativa per singola richiesta di risarcimento è pari ad almeno lo 0,7 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma.
4. La copertura assicurativa per richieste di risarcimento in aggregato annuo è pari ad almeno lo 0,9 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA calcolato conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma.
5. Il GEFIA riesamina la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale e la sua conformità ai requisiti di cui al presente articolo almeno una volta all’anno e in caso di modifiche che influiscano sulla conformità della polizza ai requisiti del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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