Art. 12

Rischi connessi alla responsabilità professionale

In vigore dal 19 dic 2012
Rischi connessi alla responsabilità professionale 1.   I rischi di responsabilità professionale che devono essere coperti a norma dell’, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE sono i rischi di perdite o danni causati da un soggetto rilevante a seguito di negligenza nell’esecuzione di attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile. 2.   I rischi di responsabilità professionale ai sensi del paragrafo 1 includono tra l’altro i rischi di: a) perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del FIA; b) dichiarazioni false o fuorvianti fatte al FIA o ai suoi investitori; c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione: i) di obblighi legali e regolamentari; ii) dei doveri di competenza e cura nei confronti del FIA e dei suoi investitori; iii) dei doveri del fiduciario; iv) degli obblighi di riservatezza; v) del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA; vi) del mandato dato al GEFIA dal FIA; d) omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire atti disonesti, fraudolenti o dolosi; e) valutazione di attività o calcolo dei prezzi delle quote/azioni effettuati in modo non corretto; f) perdite derivanti da perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi. 3.   I rischi di responsabilità professionale sono coperti costantemente tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all’ o tramite l’adeguata copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale determinata conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rischi connessi alla responsabilità professionale (Art. 12 Regolamento (UE) 2013/231) — Testo vigente | Portale Normativo