Art. 12
Rischi connessi alla responsabilità professionale
In vigore dal 19 dic 2012
Rischi connessi alla responsabilità professionale
1. I rischi di responsabilità professionale che devono essere coperti a norma dell’, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE sono i rischi di perdite o danni causati da un soggetto rilevante a seguito di negligenza nell’esecuzione di attività di cui il GEFIA è legalmente responsabile.
2. I rischi di responsabilità professionale ai sensi del paragrafo 1 includono tra l’altro i rischi di:
a)
perdita di documenti attestanti la titolarità delle attività del FIA;
b)
dichiarazioni false o fuorvianti fatte al FIA o ai suoi investitori;
c)
atti, errori od omissioni che determinano la violazione:
i)
di obblighi legali e regolamentari;
ii)
dei doveri di competenza e cura nei confronti del FIA e dei suoi investitori;
iii)
dei doveri del fiduciario;
iv)
degli obblighi di riservatezza;
v)
del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;
vi)
del mandato dato al GEFIA dal FIA;
d)
omissione di istituire, attuare e mantenere procedure appropriate per impedire atti disonesti, fraudolenti o dolosi;
e)
valutazione di attività o calcolo dei prezzi delle quote/azioni effettuati in modo non corretto;
f)
perdite derivanti da perturbazioni dell’attività, disfunzioni del sistema, disfunzioni dell’elaborazione delle operazioni o della gestione dei processi.
3. I rischi di responsabilità professionale sono coperti costantemente tramite fondi propri aggiuntivi appropriati determinati conformemente all’ o tramite l’adeguata copertura dell’assicurazione della responsabilità civile professionale determinata conformemente all’.
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