Art. 14

Fondi propri aggiuntivi

In vigore dal 19 dic 2012
Fondi propri aggiuntivi 1.   Il presente articolo si applica al GEFIA che sceglie di coprire i rischi di responsabilità professionale tramite fondi propri aggiuntivi. 2.   Per la copertura dei rischi di responsabilità derivanti da negligenza professionale, il GEFIA si dota di fondi propri aggiuntivi pari ad almeno lo 0,01 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti. Il valore dei portafogli dei FIA gestiti è pari alla somma del valore assoluto di tutte le attività di tutti i FIA gestiti dal GEFIA, comprese le attività acquisite mediante la leva finanziaria; gli strumenti derivati sono valutati al loro valore di mercato. 3.   I fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del paragrafo 2 sono ricalcolati alla fine di ciascun esercizio finanziario e l’importo dei fondi propri aggiuntivi è adeguato di conseguenza. Il GEFIA istituisce, attua ed applica procedure per monitorare su base continuativa il valore dei portafogli dei FIA gestiti, calcolato conformemente al paragrafo 2, secondo comma. Qualora, prima del ricalcolo annuale di cui al primo comma, il valore dei portafogli dei FIA gestiti aumenti significativamente, il GEFIA ricalcola i fondi propri aggiuntivi richiesti senza indebito ritardo e adegua i fondi propri aggiuntivi di conseguenza. 4.   L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può autorizzare il GEFIA a dotarsi di fondi propri aggiuntivi inferiori all’importo di cui al paragrafo 2 solo se è certa, sulla base dei dati sulle perdite storiche del GEFIA registrati lungo un periodo di osservazione di almeno tre anni precedente alla valutazione, che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini di un’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’importo inferiore di fondi propri aggiuntivi autorizzato è almeno pari allo 0,008 % del valore dei portafogli dei FIA gestiti dal GEFIA. 5.   L’autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA può chiedergli di dotarsi di fondi propri aggiuntivi superiori all’importo di cui al paragrafo 2 se non è certa che il GEFIA disponga di fondi propri aggiuntivi sufficienti ai fini dell’adeguata copertura dei rischi di responsabilità professionale. L’autorità competente indica le ragioni per le quali ritiene che i fondi propri aggiuntivi del GEFIA siano insufficienti.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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