Art. 58
Elaborazione elettronica dei dati
In vigore dal 19 dic 2012
Elaborazione elettronica dei dati
1. Il GEFIA prende disposizioni opportune e adeguate per dotarsi di sistemi elettronici idonei che consentano una registrazione corretta e tempestiva di ogni operazione di portafoglio o di ogni ordine di sottoscrizione o di rimborso, se del caso.
2. IL GEFIA assicura un elevato livello di sicurezza durante il processo di elaborazione elettronica dei dati, nonché, laddove appropriato, l’integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
Storico versioni
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