Art. 60

Controllo esercitato dall’organo di gestione, dall’alta dirigenza e dalla funzione di sorveglianza

In vigore dal 19 dic 2012
Controllo esercitato dall’organo di gestione, dall’alta dirigenza e dalla funzione di sorveglianza 1.   Nell’attribuzione interna delle funzioni, il GEFIA garantisce che spetti all’organo di gestione, all’alta dirigenza e, se esistente, alla funzione di sorveglianza la responsabilità di assicurare il rispetto da parte del GEFIA degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61/UE. 2.   Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza: a) sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni FIA gestito, quale definita, laddove appropriato, nel regolamento, nei documenti costituitivi, nel prospetto o nella documentazione promozionale; b) sorvegli l’approvazione delle strategie di investimento per ogni FIA gestito; c) sia responsabile di garantire che siano stabilite e attuate le politiche e procedure di valutazione di cui all’ della direttiva 2011/61/UE; d) sia responsabile di assicurare che il GEFIA sia dotato di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, anche se tale funzione è esercitata da terzi; e) assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti di rischio di ogni FIA gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione del rischio è esercitata da terzi; f) approvi e riesamini periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento per ogni FIA gestito, in modo da assicurare che tali decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate; g) approvi e riesamini periodicamente la politica di gestione del rischio e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l’attuazione di detta politica, tra cui il sistema di limiti di rischio per ciascun FIA gestito; h) abbia la responsabilità di stabilire e applicare una politica di retribuzione in linea con l’allegato II della direttiva 2011/61/UE. 3.   Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza e, laddove appropriato, l’organo di gestione o la funzione di sorveglianza: a) valutino e riesaminino periodicamente l’efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle procedure messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2011/61/UE; b) adottino opportune misure per rimediare alle carenze. 4.   Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza riceva frequentemente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte su questioni attinenti all’osservanza della normativa, all’audit interno e alla gestione del rischio, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. 5.   Il GEFIA assicura che l’alta dirigenza riceva periodicamente relazioni sull’attuazione delle strategie di investimento e sulle procedure interne di adozione delle decisioni di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e). 6.   Il GEFIA assicura che l’organo di gestione o la funzione di sorveglianza, qualora esista, ricevano periodicamente relazioni scritte sulle materie di cui al paragrafo 4.
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