Art. 62

Funzione permanente di audit interno

In vigore dal 19 dic 2012
Funzione permanente di audit interno 1.   Il GEFIA istituisce e mantiene una funzione di audit interno, separata e indipendente dalle altre funzioni e attività del GEFIA, se ciò è appropriato e proporzionato viste la natura, la scala e la complessità della sua attività commerciale, nonché la natura e la gamma delle attività di gestione collettiva di portafogli esercitate nel quadro di detta attività commerciale. 2.   La funzione di audit interno di cui al paragrafo 1 a) istituisce, attua e mantiene un piano di audit per l’esame e la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle disposizioni del GEFIA; b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a); c) verifica l’osservanza delle raccomandazioni di cui alla lettera b); d) presenta relazioni sulle questioni relative all’audit interno.
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