Art. 63

Operazioni personali

In vigore dal 19 dic 2012
Operazioni personali 1.   Il GEFIA istituisce, attua e mantiene disposizioni adeguate per impedire le attività elencate di seguito ai soggetti rilevanti partecipanti ad attività che potrebbero generare conflitti di interessi o che abbiano accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (10) o ad altre informazioni riservate riguardanti un FIA o operazioni con o per un FIA: a) realizzare un’operazione personale in strumenti finanziari o altre attività corrispondente ad almeno una delle seguenti condizioni: i) l’operazione è soggetta all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE; ii) l’operazione comporta l’abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate; iii) l’operazione è in conflitto, o vi è la probabilità che entri in conflitto, con gli obblighi che incombono al GEFIA in virtù della direttiva 2011/61/UE; b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a realizzare un’operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere; c) fatto salvo l’, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell’ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l’altra persona compierà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti: i) realizzare un’operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), in strumenti finanziari o altre attività o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere; ii) consigliare o indurre un’altra persona a effettuare detta operazione personale. 2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono concepite in modo da assicurare in particolare che: a) tutti i soggetti rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali di cui al paragrafo 1 e delle misure adottate dal GEFIA in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente al paragrafo 1; b) il GEFIA venga informato prontamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante di cui al paragrafo 1, o mediante la comunicazione di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano al GEFIA di individuare tali operazioni; c) le operazioni personali comunicate al GEFIA o da esso individuate vengano registrate, con l’annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione. Ai fini del primo comma, lettera b), qualora determinate attività del GEFIA siano svolte da terzi, il GEFIA assicura che il terzo che svolge l’attività conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1 e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni al GEFIA. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni personali: a) eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all’operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale è eseguita l’operazione; b) su OICVM o FIA che siano soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello equivalente di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale sono realizzate le operazioni non partecipino alla gestione dell’organismo interessato. 4.   Ai fini del paragrafo 1, rientrano tra le operazioni personali anche le operazioni in strumenti finanziari o altre attività realizzate a nome o per conto di: a) un soggetto rilevante; b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell’operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l’esecuzione dell’operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-63

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo