Art. 2

Calcolo del valore totale delle attività gestite

In vigore dal 19 dic 2012
Calcolo del valore totale delle attività gestite 1.   Per godere della deroga di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, il GEFIA: a) comunica tutti i FIA per i quali è nominato gestore esterno o i FIA per i quali è il gestore, laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna, come previsto all’ della direttiva 2011/61/UE; b) comunica il portafoglio di attività di ciascun FIA gestito e determina, conformemente alle regole di valutazione previste dalla legge del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, il valore corrispondente delle attività gestite, incluse tutte le attività acquisite mediante la leva finanziaria; c) somma i valori così determinati delle attività gestite di tutti i FIA gestiti e raffronta il valore totale delle attività gestite che ne risulta con la soglia rilevante di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per i quali il GEFIA è la società di gestione designata a norma della direttiva 2009/65/CE non sono inclusi nel calcolo. Ai fini del paragrafo 1, i FIA gestiti dal GEFIA per i quali il GEFIA ha delegato funzioni conformemente all’ della direttiva 2011/61/UE sono inclusi nel calcolo. I portafogli di FIA che il GEFIA gestisce nel quadro di una delega sono tuttavia esclusi dal calcolo. 3.   Ai fini del calcolo del valore totale delle attività gestite, ciascuna posizione in strumenti derivati, compresi i derivati incorporati in valori mobiliari, è convertita nella sua posizione equivalente nelle attività sottostanti dello strumento derivato tramite i metodi di conversione di cui all’. Il valore assoluto di tale posizione equivalente è poi utilizzato per il calcolo del valore totale delle attività gestite. 4.   Quando il FIA investe in altri FIA gestiti dallo stesso GEFIA esterno, tale investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA. 5.   Quando un comparto del FIA gestito internamente o esternamente investe in un altro comparto di tale FIA, detto investimento può essere escluso dal calcolo delle attività gestite del GEFIA. 6.   Il valore totale delle attività gestite è calcolato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 almeno una volta all’anno sulla base dei dati disponibili più recenti sul valore delle attività. Il valore disponibile più recente delle attività di ciascun FIA di cui alla prima frase del presente paragrafo risale a non oltre dodici mesi prima della data del calcolo della soglia. Il GEFIA determina la data per il calcolo della soglia e la applica in modo conseguente. Qualsiasi variazione successiva della data scelta deve essere giustificata all’autorità competente. Ai fini della scelta della data di calcolo della soglia, il GEFIA tiene conto della data e della frequenza della valutazione delle attività gestite.
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