Art. 4
Superamento occasionale della soglia
In vigore dal 19 dic 2012
Superamento occasionale della soglia
1. Il GEFIA valuta le situazioni in cui il valore totale delle attività gestite supera la soglia, al fine di determinare se il superamento sia di natura temporanea.
2. Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione non sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione non è considerata di natura temporanea e chiede l’autorizzazione entro 30 giorni di calendario conformemente all’ della direttiva 2011/61/UE.
3. Quando il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente e il GEFIA ritiene che la situazione sia temporanea, il GEFIA informa senza indugio l’autorità competente che la situazione è considerata di natura temporanea. La comunicazione include informazioni che giustifichino la valutazione del GEFIA circa la temporaneità della situazione; contiene tra l’altro la descrizione della situazione e la spiegazione delle ragioni per le quali è considerata temporanea.
4. Una situazione non è considerata temporanea se è probabile che continui per un periodo superiore a tre mesi.
5. Tre mesi dopo la data alla quale il valore totale delle attività gestite supera la soglia pertinente, il GEFIA ricalcola tale valore per dimostrare che esso è al di sotto della soglia pertinente o per dimostrare all’autorità competente che la situazione che ha determinato il superamento della soglia è stata risolta e pertanto non è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione.
Storico versioni
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